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Requisiti per la Guida e la Conduzione di Animali (Art. 115 C.d.S. - Art. 307 Reg. Esec.)
Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e deve appartenere alle seguenti fasce di età:
Eta Minima
 
Anni 14 ciclomotori (compresi i quadricicli leggeri) e veicoli leggeri a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali.
 
Anni 16 motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e con potenza non superiore a 11kw;
tricicli e quadricicli non leggeri;

macchine agricole con massa complessiva non superiore a 2,5 t, larghezza fino a 1,60 m, lunghezza fino a 4,00 m, e altezza fino a 2,50 m.

 
Anni 18 motocicli con o senza sidecar fino a 25 kw di potenza e con rapporto potenza/peso fino a 0.16 kw/kg;
autoveicoli e autovetture per il trasporto promiscuo di persone e cose;
autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio;
macchine agricole diverse da quelle che possono essere guidate con l'età minima di 16 anni, ovvvero che trasportino altre persone oltre al conducente;

macchine operatrici;

autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa (peso) complessiva a pieno carico non superi 7,5 t, o anche con massa (peso) complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purchè munito di un certificato di abilitazione professionale (CAP) rilasciato dal competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C.
 
Anni 20 motocicli di potenza superiore a 25 kw e/o potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0.16 kw/kg (se ha una esperienza di guida di almeno 2 anni).
 
Anni 21 motocicli di potenza superiore a 25 kw e/o potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0.16 kw/kg;
autocarri;
autoveicoli per trasporti specifici;
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale con massa (peso) complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superiore 7,5 t (senza il relativo certificato di abilitazione professionale);
motocarrozzette e autovetture in servizio da piazza "taxi" o di noleggio con conducente;
autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonchè ai mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
Età massima
   
Il conducente non può aver superato:
Anni 65 autotreni ed autoarticolati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t.
 
Anni 60 autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone;
N.B. Tale limite puo essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.
Validità della Patente di Guida (Art. 125 C.d.S.)

Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria B, e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria B e C.

La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata ai portatori di handicap fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti sulla carta di circolazione.

Durata e Conferma della Validità della Patente di Guida (Art 126 C.d.S.)
Le patenti di guida hanno validità di seguito indicata:
Anni 10 Categoria A e B per chi non ha superato i 50 anni di età.
 
Anni 5 Categoria A e B per chi ha superato i 50 anni di età;
Categoria A e B speciale;
Categoria C e D.
 
Anni 3 Categoria A e B per chi ha superato il settantesimo anni di età;
Categoria A e B speciali per chi ha superato il settantesimo anni di età;
Categoria C a partire dal settantesimo anno di età.
 
Anni 2 Per coloro i quali abbiano superato il settantacinquesimo anno di età e siano in possesso di Patente che abilita alla guida dei seguenti veicoli:
Autocarri di massa complessiva superiore a 3.5 t;
Autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t;
Macchine operatrici.
Conferma di validità (Rinnovo)
La patente di guida è confermata dalla Motorizzazione Civile a seguito di esito favorevole dell'accertamento sanitario, se il titolare della stessa è ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti.
 
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